Il Credito d’Imposta per beni strumentali 4.0 è riconosciuto sugli investimenti in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, secondo il modello “Industria/Impresa 4.0”, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. L’agevolazione spetta per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2025 ovvero fino al 30 giugno 2026, a condizione che al 31 dicembre 2025 l’ordine risulti accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione.
Chi ha diritto al credito d’imposta?
Il credito di imposta per investimenti in beni strumentali materiali e immateriali 4.0 spetta a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato – incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti – indipendentemente:
– dalla forma giuridica;
– dal settore economico in cui operano;
– dalle dimensioni aziendali;
– dal regime contabile (ordinario o semplificato) adottato.
Chiarimenti
Come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 9/E/2021, rientrano nel novero delle imprese beneficiarie:
– gli enti non commerciali, con riferimento all’attività commerciale eventualmente esercitata;
– le imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell’articolo 32 del TUIR;
– le reti di imprese (sia le “reti-soggetto” che le “reti-contratto”);
– le società tra professionisti (STP) titolari di reddito d’impresa;
– le imprese neo costituite. La norma, infatti, non pone alcuna condizione riguardante la data di inizio dell’attività.
Esclusioni
Sono escluse:
– le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto n. 267/1942, dal codice di cui al D.lgs. n. 14/2019, o da altre leggi speciali;
– le imprese che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle situazioni di cui al punto precedente;
– le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del D.lgs. n. 231/2001.
Regolarità contributiva
Per le imprese ammesse al beneficio, la fruizione dell’agevolazione è subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento dell’obbligo di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Quali sono gli investimenti agevolabili?
Il credito d’imposta spetta in relazione agli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi tecnologicamente avanzati ricompresi negli Allegati A e B della Legge di Bilancio 2017, effettuati fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Beni materiali 4.0 agevolabili
Con riferimento ai beni materiali 4.0 di cui all’Allegato A della legge di Bilancio 2017, i beni agevolabili si dividono nelle seguenti tre categorie:
1) beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti. In tale categoria rientrano, ad esempio, macchine utensili destinate ad una serie di operazioni (asportazione, assemblaggio, giunzione e saldatura, ecc.); robot e sistemi robotizzati; magazzini automatizzati e interconnessi; ecc.;
2) sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità. In tale categoria rientrano, ad esempio, sistemi di misura (a coordinate e non) per la verifica dei requisiti geometrici di prodotto; sistemi per l’ispezione e la caratterizzazione dei materiali (ad esempio macchine di prova materiali); sistemi intelligenti per la gestione, l’utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici; strumenti e dispositivi per l’etichettatura, l’identificazione o la marcatura automatica dei prodotti, con collegamento con il codice e la matricola del prodotto stesso, in modo da consentire il monitoraggio delle prestazioni dei prodotti nel tempo;
3) dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0. In tale categoria rientrano, tra l’altro, postazioni di lavoro adattabili in maniera automatizzata alle caratteristiche fisiche degli operatori; sistemi per il sollevamento/traslazione di carichi o oggetti esposti ad alte temperature; dispositivi wearable e di realtà aumentata nonché apparecchiature di comunicazione tra operatore e sistema produttivo; interfacce uomo-macchina (Human Machine Interface, HMI) intelligenti.
Beni immateriali 4.0 agevolabili
Con riferimenti ai beni immateriali 4.0 di cui all’allegato B della legge di Bilancio 2017, fra i beni agevolabili rientrano:
– software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni, sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell’ecommerce;
– software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata;
– software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio.
Sono agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni mediante soluzioni di cloud computing, limitatamente alla quota imputabile per competenza.
Modalità di effettuazione degli investimenti
Sono agevolabili i beni:
– acquistati a titolo di proprietà;
– in leasing;
– realizzati mediante appalto;
– realizzati in economia.
Beni esclusi
Sono esclusi dall’agevolazione:
– i beni di cui all’ art. 164, comma 1, del TUIR, ossia veicoli e altri mezzi di trasporto, sia se utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa sia se usati promiscuamente;
– i beni con coefficiente di ammortamento fiscale inferiore al 6,5%;
– i fabbricati e le costruzioni;
– i beni di cui all’ allegato 3 della Legge n. 208/2015 (condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali o dagli stabilimenti balneari e termali, condutture utilizzate per la produzione e distribuzione di gas naturale; materiale rotabile, ferroviario e tranviario; aerei completi di equipaggiamento);
– i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.
Qual è la misura dell’agevolazione?
Le aliquote agevolative sono differenziate a seconda della tipologia di investimenti.
Misura del credito di imposta per investimenti in beni materiali 4.0
Per gli investimenti in beni materiali 4.0 di cui all’Allegato A della legge di Bilancio 2017 effettuati dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025 (ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di un acconto almeno pari al 20% del costo di acquisizione), il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del (articolo 1, comma 1057-bis, legge n. 178/2020):
– 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
– 10% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
– 5% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.
Misura del credito d’imposta per gli investimenti in beni immateriali 4.0
Per gli investimenti in beni immateriali 4.0 di cui all’Allegato B della legge di Bilancio 2017, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del:
– 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 ovvero entro il 30 giugno 2025, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di un acconto almeno pari al 20% del costo di acquisizione (articolo 1, comma 1058-bis, legge n. 178/2020);
– 10% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di un acconto almeno pari al 20% del costo di acquisizione (articolo 1, comma 1058-ter, legge n. 178/2020).
Come si utilizza il credito d’imposta?
Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. 241/97, in 3 quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni.
Quali sono i nuovi obblighi di comunicazione previsti dal D.L. n. 39/2024 per la fruizione dei crediti d’imposta?
Ai fini della fruizione del credito di imposta, il D.L. 39/2024 (entrato in vigore il 30 marzo 2024) ha introdotto l’obbligo di effettuare alcune comunicazioni al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit).
Modalità e termini di invio della comunicazione sono stati definiti dal Mimit con decreto direttoriale del 24 aprile 2024.
È possibile predisporre ed inviare tali comunicazioni tramite il portale del GSE (Gestore dei Servizi Energetici)
La richiesta di compensazione va inviata:
– sia in via preventiva che in via consuntiva, per gli investimenti che si intende effettuare a partire dal 30 marzo 2024;
– esclusivamente in via consuntiva, per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal 1° gennaio 2023 al 29 marzo 2024.
Dal 18 maggio 2024 sul sito del GSE è attiva una nuova funzionalità semplificata che permette l’invio dei moduli tramite portale.
Per maggiori informazioni compila il modulo sottostante. I nostri consulenti ti risponderanno nel più breve tempo possibile.
